| Riduzione o esenzione imposte |
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Il gas metano è soggetto all'applicazione dell'imposta di consumo (accisa), all'addizionale regionale (se la normativa regionale la prevede), con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale, ed all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Erogasmet Vendita, quale sostituto d'imposta, incassa gli importi dovuti secondo le norme vigenti, riversandoli a sua volta agli enti governativi competenti.
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| Riduzioni ed agevolazioni previste |
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| Agevolazione su imposta di consumo e addizionale regionale |
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Chi puó farne richiesta?
Possono farne richiesta coloro che utilizzano il metano per la produzione di energia elettrica, per cogenerazione, per attività industriali, artigianali e agricole in locali situati all'interno di stabilimenti, laboratori e aziende in cui viene svolta l'attività produttiva.
Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nonchè nelle attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fine di lucro e finalizzate all'assistenza dei disabili.
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| Esenzione dall'imposta di consumo erariale e dall'addizionale regionale |
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Chi puó farne richiesta?
Possono usufruirne le Forze Armate nazionali e quelle appartenenti agli altri Stati aderenti alla N.A.T.O., le Rappresentanze diplomatiche e consolari, le Organizzazioni internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali).
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| Agevolazione imposta sul valore aggiunto (IVA) |
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Chi puó farne richiesta?
L'aliquota ridotta del 10% puó essere applicata a coloro che utilizzano il gas solamente per uso domestico (cottura cibi e produzione di acqua calda).
Di questa aliquota ridotta possono usufruire anche le imprese estrattive, manifatturiere, poligrafiche, editoriali e simili.
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| Non imponibilità imposta sul valore aggiunto (IVA) |
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Chi puó farne richiesta?
Possono usufruirne le seguenti categorie:
- gli "esportatori abituali" di beni che, sotto la loro responsabilità, rendano la dichiarazione prescritta dalle norme IVA (art. 8, 2° c. DPR 633/72) prima della somministrazione di gas ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo;
- le Forze armate nazionali e di altri Stati operanti nell'ambito N.A.T.O., le Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, alle condizioni e nei limiti in cui viene concessa l´esenzione dall'imposta di consumo e dalle addizionali regionali.
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| Come si inoltra la domanda? |
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Se siete in possesso dei requisiti elencati, rivolgetevi agli uffici di zona presentando la documentazione richiesta e sottoscrivendo gli appositi moduli.
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