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| Quando si applica l'IVA al 10% sui consumi del gas? |  | | | In base alle vigenti norme tributarie, l'aliquota agevolata del 10% può essere applicata solo alle utenze dedicate esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione acqua calda, come previsto dal punto 127 bis) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n° 633.
Sull'argomento si pronunciarono già il Ministero delle Finanze in risposta all'interrogazione parlamentare del 30.05.2000 ed ultimamente anche l'Agenzia delle Entrate (subentrata ex lege al Ministero delle Finanze) con risoluzione del 29.04.2003 n°97 (vedi allegato per verificare i contenuti del documento). Entrambi i suddetti organi dell'amministrazione finanziaria hanno affermato che l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 10% è subordinata all'esistenza di separati ed autonomi contatori, in grado di distinguere tra i diversi possibili utilizzi del gas metano (uso domestico di: cottura cibi, produzione acqua calda, riscaldamento), all'interno delle singole unità abitative, specificando che, in caso di impianto e contatore unico, la somministrazione del gas metano debba considerarsi ad uso promiscuo e quindi ad essa vada applicata l'aliquota ordinaria del 20%.
Precisiamo comunque che la scelta dello sdoppiamento dei contatori, al fine di godere di un regime IVA agevolato per il solo uso cottura cibi e produzione acqua calda, risulterebbe economicamente onerosa per l'Utente principalmente per i seguenti fattori:
- costi per l'esecuzione dei lavori che ne deriverebbero (allaccio, modifica impianto, posa contatore, installazione di una doppia caldaia);
- costi per la stipula di due contratti separati
- gestione dei pagamenti legati ad una doppia fatturazione dei consumi, ciascuna legata al singolo gruppo di misura installato;
- perdita dei benefici economici legati alla riduzione del costo del gas a seguito del progressivo riempimento degli scaglioni di consumo (per la durata dell'anno termico).
Allegato |  |
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| 26/04/2010 | |  | | 19/04/2010 | |  | | 16/04/2010 | |  |  |  |
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